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Disabilità, Pratiche auto e Patente di Guida

Dal sito Ansa Motori, un bell'articolo che chiarisce procedure e agevolazioni per Disabili relativamente all'acquisto di autoveicoli e al rilascio della Patente di Guida.

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/in_collaborazione/dati_unasca/unasca_pratiche_auto_disabili.html

DISABILITA' E PRATICHE AUTO

Premessa La persona con disabilità (o il familiare cui è fiscalmente a carico) che acquista per le proprie esigenze un veicolo ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • Iva agevolata al 4%;

  • Detraibilità ai fini irpef delle spese di acquisto;

  • Esenzione permanente dal pagamento del bollo;

  • Esenzione dal pagamento dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati dai portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali. Per questo, qualora il veicolo venga intestato al familiare che lo ha fiscalmente a carico, può essere richiesta una dichiarazione in tal senso.

Iva agevolata al 4%

L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional e le spese di adattamento fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), sono sottoposte al regime agevolato IVA pari al 4%.

Le condizioni legate alla concessione delle agevolazioni sono: - cilindrata: inferiore a 2000 cc per veicoli a benzina, inferiore a 2800 cc per veicoli diesel; - valore: nessun limite; - tempo: una volta ogni quattro anni. E’ possibile riottenere l’agevolazione solo se viene meno il titolo di possesso (in caso di veicolo rubato e non ritrovato).

Attenzione! Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire l’IVA nella misura del 19%. Questa restituzione non è dovuta qualora:

  • si verificano cambiamenti nella disabilità o handicap che richiedono adattamenti diversi;

  • viene venduta dall’erede che ha ricevuto il veicolo in eredità.

  • tipo del veicolo: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture.

Gli obblighi del venditore:

  • emettere la fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L. 388/2000.

  • comunicare all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, la data dell’operazione, la targa del veicolo e la residenza del cessionario.

La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro), altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.

Detraibilità Fiscale

L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional, delle spese di adattamento e di riparazioni fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), danno diritto alla detrazione d’imposta. La detrazione d’imposta è pari al 19% del loro ammontare e comunque nel limite di € 18075,99 che può essere operata in un solo anno o in pari quote nei 4 anni successivi.

Le condizioni sono:

  • cilindrata: nessun limite;

  • valore: nella misura massima di € 18075,99;

  • tempo: una volta ogni quattro anni. E’ possibile riottenere l’agevolazione solo se viene meno il titolo di possesso (veicolo rubato e non ritrovato).

Attenzione!

Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione stessa. Questa restituzione non è dovuta qualora si verificano cambiamenti nella disabilità o handicap che richiedono adattamenti diversi. - tipo del veicolo: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture. - riparazioni: le spese sostenute entro i 4 anni dall’acquisto danno diritto alla detrazione del 19%, la cifra deve comunque rientrare nel totale di € 18075,99 compresi acquisto ed eventuale adattamento. Non sono ammesse le spese di ordinaria manutenzione, l’assicurazione, i carburanti, i componenti soggetti a usura ecc.

La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro) altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.

Esenzione del bollo

Per ottenere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo l’acquirente (disabile o familiare che lo ha fiscalmente a carico) deve inoltrare con Raccomandata con ricevuta di ritorno (o presentare) all’ufficio tributi dell’ente Regione ove sia istituito oppure alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, apposita domanda entro 90 giorni (periodo oltre il quale non si perde il diritto all’agevolazione ma si è tenuti a pagare il bollo per il periodo non coperto) dalla data di scadenza del pagamento del bollo non in presenza di esenzione. In alcune Regioni la trattazione della pratica viene lavorata direttamente da Studi di Consulenza automobilistica aderenti ad Enti convenzionati con le Regioni stesse, quali ad esempio il gruppo SERMETRA o ACI. Alla domanda vanno allegati il certificato di invalidità o handicap (come per IVA e IRPEF), la fattura comprovante l’acquisto, la fotocopia del libretto di circolazione ed infine la fotocopia del codice fiscale e della carta di identità del titolare del beneficio. Qualora richiesta, va allegata anche la dichiarazione che il veicolo acquistato è per uso esclusivo o prevalente del disabile. Per i possessori di patente speciale è bene allegare anche la fotocopia di quest’ultima. L’esenzione spetta per un solo veicolo posseduto ed è dovuta sia che l’acquisto lo abbia fatto il disabile che il suo familiare. La tipologia dei veicoli e la cilindrata sono quelle previste per l’IVA, di conseguenza tipologie e cilindrate diverse da quelle stabilite fanno decadere il diritto alle agevolazioni. L’esenzione è permanente, ovvero negli anni successivi non bisogna inoltrare domanda, a meno che non vengono meno i titoli per beneficiarne, in tal caso bisogna comunicarlo allo stesso ufficio cui si è presentata la domanda. La comunicazione che viene inviata dall’Ufficio, se positiva, va ovviamente conservata.

Esenzione IPT

I veicoli acquistati con tali benefici sono esenti dal pagamento dalle imposte di trascrizione dei passaggi di proprietà. Tale agevolazione non spetta ai non vedenti e sordi. L’agevolazione è prevista in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato e spetta anche se l’intestazione del veicolo è fatta al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.

Quali Veicoli

I veicoli che rientrano nelle agevolazioni sono:

  • motocarrozzette;

  • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;

  • autocaravan (solo per detrazione irpef).

L’Agenzia delle Entrate nella Guida per le agevolazioni fiscali per disabili ha tuttavia specificato, compiutamente, quali sono i veicoli che possono godere di tale trattamento.

Gli aventi diritto

Tutte le agevolazioni spettano alle persone con disabilità o ai loro familiari che li hanno fiscalmente a carico. Di norma spettano tante agevolazioni quante sono le persone con disabilità in seno alla famiglia. Il disabile è considerato fiscalmente a carico quando percepisce un reddito annuo inferiore o uguale a 2840,51 € e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili.

Le “ tipologie di disabilità” sono diverse e sono raggruppate, ai fini delle agevolazioni, in:

  • non vedenti e sordi;

  • disabili con handicap psichico o mentali titolari di indennità di accompagnamento;

  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati;

  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali. A secondo della”tipologia di disabilità” variano i benefici fiscali concessi, la modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.

DISABILITA' E PATENTE DI GUIDA

Barriere e mobilità Molte sono le particolarità e le complessità normative inerenti l'accertamento psicofisico e tecnico in presenza di disabilità. I riferimenti normativi nascono principalmente dal Codice della Strada in molti articoli del titolo IV e dal DLG 18.4.2011 n. 59 (soprattutto l'allegato III, in vigore dal 15.5.2011, che contiene "Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore") che recepisce la terza direttiva sulla patente di guida, dalla direttiva 2006/126/CE del 20.12.2006, modificata dalle direttive 2009/113/CE del 25.8.2009, 2011/94/UE del 28.11.2011, 2012/36/UE del 19.11.2012. Una ulteriore elencazione dettagliata e approfondita dell'argomento con l'elencazione di codici e riferimenti si possono consultare al sito www.unascabile.it

Patente di guida e persone con disabilità

Il passaggio all'uniformità delle patenti di guida in Europa nel gennaio 2013 ha visto concretizzarsi l'ultimo modello in formato card e l'entrata in vigore di disposizioni comunitarie utili al conseguimento e rinnovo della patente di guida, inclusa quella speciale. Questo ha reso possibile facilitare sempre più la libera circolazione dei cittadini disabili in tutto il territorio dell'Unione europea ed elemento fondamentale di tale uniformità è stato in particolare l'uso di codici armonizzati UE, utili per le annotazioni sul documento di guida relativi al conducente e alle modifiche al veicolo, necessari per indicare in maniera comprensibile a tutti gli utenti e controllori della circolazione stradale di eventuali restrizioni presenti nelle abilitazioni del titolare del documento come ad esempio obblighi particolari, limitazioni, adattamenti dei veicoli e non solo.

Il modello della Patente di Guida Speciale

Nel nuovo formato card della patente di guida, al campo 9 “Categorie per le quali è emessa la patente”, dov'è stampata la categoria per la quale è stata emessa la patente, viene inserito anche il riferimento al rilascio di patente speciale (carattere S dopo la categoria. Ad es.: “AS BS”).

L'assenza di annotazioni manuali personalizzabili (vietate nel nuovo modello di patente di guida card) e l'esiguo spazio hanno obbligato la sostituzione delle vecchie annotazioni “descrittive” relative agli adattamenti, con codici e subcodici armonizzati. Un modo più dettagliato per evidenziare le caratteristiche degli adattamenti necessari per la guida, che consente l'inserimento nel documento di guida formato “card” di un maggior numero di informazioni senza la necessità di fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti prescritti dei comandi e limitazioni per le patenti speciali.

Annotazioni, abilitazioni e restrizioni della Patente Speciale

Nella colonna 12 (a fianco di ciascuna categoria per la quale il conducente è abilitato) vengono stampati i codici armonizzati che riguardano eventuali limitazioni o restrizioni della patente oppure nell'ultimo rigo, nello spazio sotto le colonne 9, 10,11 (se il codice si applica a tutte le categorie di patente). In questo caso, nella colonna 12 viene annotato il codice «05» che evidenzia la presenza di «limitazioni nella guida». Il codice «05» quindi consente di distinguere le patenti ordinarie da quelle speciali e nella colonna possono essere presenti ad esempio eventuali codici armonizzati che individuano le modifiche da apportare al veicolo affinché possa essere guidato dal titolare diversamente abile della patente. L'elenco molto vasto dei codici UE armonizzati relativi al conducente e alle modifiche al veicolo permette tante possibili combinazioni di codici e subcodici ma sulla patente, per ragioni di spazio, viene indicata solamente l'area della modifica tramite i codici e non anche i sub codici (ad esempio il codice “01.02” - “Lenti a contatto” viene evidenziato sulla patente tramite il codice privo del “02”). I codici e sub-codici completi sono riportati solo negli archivi elettronici del CED Motorizzazione. I codici da 01 a 99 sono codici uninominali armonizzati, da 100 e superiori sono codici validi nello Stato membro che ha rilasciato il documento, ad esempio: “01” Correzione della vista e/o protezione degli occhi “44.01” Modifiche ai motocicli : impianto frenante su una sola leva “25.10” Pedale dell'acceleratore modificato. Elenco completo dei codici disponibile alla pagina http://www.unascabile.it/2015/11/22/codici-presenti-nella-patente-speciale/

Violazione dei codici

Il titolare di patente speciale che guida un veicolo con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, è soggetto ad una pesante sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi (art. 125, c. 4, del Codice della Strada).

Veicoli che si possono guidare con la patente speciale

Le patenti speciali possono indicare determinate prescrizioni ed essere limitate alla guida di veicoli di particolari caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione medica locale precisandone quale limitazione sia prevista o protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Queste prescrizioni devono essere riportati sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici sopra citati. Possono essere rilasciate le patenti speciali delle categorie, AM, A1, A2, A. È consentita la guida di ciclomotori e motoveicoli da parte di conducenti con minorazioni agli arti tenendo conto anche delle conoscenze degli esperti del settore detto Comitato tecnico. I titolari di patente A1, A2, A speciali possono conseguire il KA per la guida di motoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per trasporto di persone;

Categorie B1, B, C1, C, anche trainando un rimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.; i titolari di patente C1 o C speciale possono conseguire la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose; i titolari di patente B speciale possono conseguire il KB, per la guida di autoveicoli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per trasporto di persone;

Categorie D1, D, solo autobus immatricolati per uso proprio per autotrasporto di tipo non professionale, anche trainando un rimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Veicoli che NON si possono guidare con la patente speciale

Le Persone diversamente abili, titolari di patenti speciali, non possono guidare anche se non espressamente indicato sulla patente di guida, i seguenti veicoli:

  • autoambulanze;

  • veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;

  • veicoli in servizio di linea;

  • veicoli adattati, prima che l'UMC abbia accertato che l'adattamento sia conforme alla minorazione;

  • veicoli per il trasporto professionale dove è necessario conseguire la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone e quindi la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea;

  • la patente B codice 96 non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale.

Il rilascio della patente.

Il rilascio di una Patente di guida a persone con disabilità presuppone una idoneità psicofisica e tecnica del conducente che sono sostanzialmente analoghi a quelli delle patenti di guida senza limitazioni. Quindi il primo passo da compiere è quello di sottoporsi a visita medica che, oltre ad essere fondamentale e obbligatoria per l'accertamento della idoneità psicofisica, è inoltre indispensabile per conoscere le proprie necessità alla guida, di un eventuale supporto tecnologico e le eventuali limitazioni necessarie alla propria (e altrui) sicurezza nella circolazione stradale.

La domanda d'esame per il conseguimento della Patente di Guida Speciale,

va rivolta alla Motorizzazione civile ove si intende sostenere i previsti esami per la patente di guida. Questa prevede la presentazione di una richiesta d'esame mediante la predisposta modulistica disponibile nelle Autoscuole, uffici della Motorizzazione o il portale dell'automobilista e necessita l'inserimento di una documentazione identiche a quella prescritta per la patente di guida senza limitazioni con la sostituzione dell'eventuale certificato medico monocratico con quello della CML (e relativa fotocopia).

Esame di Teoria
  • È prevista una prova di controllo delle cognizioni detti “esami di teoria”: si svolgono mediante questionario informatizzato o orale come per le tutte le categorie senza limitazione.

  • I candidati affetti da sordomutismo possono sostenere l'esame di teoria (sia per il conseguimento sia per la revisione della patente) con il metodo orale presentando apposita domanda, nella quale dovranno specificare se intendono farsi assistere da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti dove le eventuali spese saranno a carico del candidato. L'esame si svolgerà con l'utilizzo di una scheda d'esame quiz cartacea di cui l'esaminatore leggerà le domande e chiarirà, con frasi e vocaboli appropriati, la terminologia esposta.

  • Sono svolte con questionario informatizzato le prove teoriche per la revisione delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, anche speciali, BE, mentre al momento si svolgono mediante esame orale le prove teoriche per la revisione delle categorie C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E, DE

  • I tempi e le scadenze da rispettare per lo svolgimento degli esami sono identiche a quelle prescritte per la patente di guida senza limitazioni

Nel caso in cui il certificato della CML abbia una scadenza anticipata della persistenza dei requisiti psicofisici rispetto la scadenza della domanda d'esame, questa potrà essere prolungata dal candidato producendo a proprie spese una nuova certificazione medica che permetterà comunque il conseguimento della patente di guida entro i tempi e le scadenze massime previste dalla norma per il conseguimento della patente di guida.

L'autorizzazione a esercitarsi alla guida

Superato l'esame di teoria è rilasciata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il “foglio rosa”, che consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente, purché al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la patente superiore. L'aspirante che intende esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente speciale, oltre ad essere munito di autorizzazione, deve rispettare le stesse condizioni e limiti previsti per la patente di guida senza limitazioni:

  • usare il veicolo della categoria per cui è stata richiesta la patente;

  • avere al suo fianco, in funzione di istruttore, una persona munita di patente ed avente i requisiti più avanti indicati;

  • non superare la velocità prevista per i neo patentati

  • usare eventuali protesi o occhiali;

  • avere con sé un documento di identità personale e l'autorizzazione a esercitarsi;

  • apporre sul veicolo, anteriormente e posteriormente, un contrassegno con la lettera P, salvo che si tratti di veicolo di autoscuola dove andrà apposta la prescritta targa di “Scuola Guida”

con la differenza che

  • per il conseguimento di patente di guida speciale non è previsto un numero minimo obbligatorio di lezioni di guida, da svolgere esclusivamente presso un'autoscuola autorizzata, se non quelle necessarie alla propria formazione di conducente sicuro e responsabile nella circolazione stradale e per la preparazione necessaria al superamento della successiva prova di guida;

  • non è necessario che l'esercitazione di guida sia compiuta su veicoli attrezzati con doppi comandi.

Esame di Guida

anche la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova di guida), si svolgerà con le stesse modalità prescritte per la patente di guida senza limitazioni ma eseguita su un veicolo eventualmente adattato in relazione alle particolari esigenze e secondo le prescrizioni risultanti dal certificato medico, rilasciato esclusivamente da una Commissione medica locale. Molte Autoscuole e Consorzi di autoscuole sono attrezzati con veicoli multi-adattati per il supporto, la preparazione e lo svolgimento di esami di guida di persone diversamente abili: un elenco consultabile è possibile reperirlo al sito www.unascabile.it.

Nello svolgimento delle esercitazioni e della prova di guida è comunque ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

Limitazioni per neopatentati

Anche in questo caso la Persona diversamente abile, “neopatentata” ,avrà le stesse limitazioni previste per la patente di guida senza limitazioni precisando che quelle relative alla potenza massima del veicolo condotto e del suo rapporto Potenza/Peso, queste limitazioni non operano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.

Rinnovo e Conferma Patente

Alla scadenza, per la conferma di validità, è necessario sottoporsi a visita presso una CML (Commissione medica locale) o presso il medico monocratico nel caso ad esempio di minorazioni o mutilazioni stabilizzate, previo inserimento nel ANV di tale esito da parte della CML o nel caso di minorazioni della vista non più considerate invalidanti alla guida se si raggiungono i requisiti visivi minimi previsti.

Dopo essersi prenotati ed in attesa degli adempimenti legati alla visita presso la CML, i conducenti possono ottenere presso un Ufficio Motorizzazione Civile un permesso provvisorio di guida fino alla data di effettuazione degli accertamenti sanitari. In caso di rinnovo patente di guida speciale, per la conferma di validità viene utilizzata apposita procedura informatica (senza rilasciare il certificato medico come nel primo conseguimento o declassamento della patente di guida).

Le patenti di guida speciali, scadono in funzione anche dell'età del titolare.

Categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

  • 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;

  • 2 anni per chi ha superato 80 anni di età

Categorie speciali C1, C valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;

  • 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.

categorie speciali D1, D valgono:

  • 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

  • 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;

  • 2 anni per chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto il possesso delle patenti di categoria B. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D speciale, in patente di categoria B, anche speciale. I conducenti in possesso di patente di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 di età e fino a 68 anni se intendono condurre autobus devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di detti veicoli. Scaduto il termine previsto, la patente diventa inefficace. La durata può essere ulteriormente limitata nel tempo successiva ad una attenta valutazione della Persona da parte della Commissione Medica Locale.

Dove sottoporsi alla visita medica

È obbligatorio rivolgersi alla Commissione Medica Locale Patenti di guida (CML)? Il controllo andrà svolto rivolgendosi presso una struttura organizzata con un medico monocratico abilitato oppure presso la CML (Commissione medica locale) all'uopo predisposta. La scelta dove recarsi obbligatoriamente tra i due soggetti accertatori dipende dalle proprie minorazioni che possono riguardare udito, arti, colonna vertebrale e conformazione o sviluppo somatico. Al fine di assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale, con appositi Decreti e Direttive UE, sono stabilite le linee guida vincolanti per le commissioni mediche locali.

Commissione Medica Locale

Il Codice della Strada demanda l'accertamento dei requisiti fisici e psichici alle commissioni mediche locali (costituite presso le aziende sanitarie locali di ogni capoluogo di provincia) nel caso di persone con disabilità nei riguardi:

  • dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere (nel caso di rinnovo di validità della patente di guida) ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

  • di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico monocratico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

  • dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale;

  • alle persone che non raggiungano i requisiti visivi minimi, la CML, con la consulenza da parte di un medico specialista oculista, valuta con estrema attenzione se la patente di guida può essere conseguita o rinnovata. Tale decisione può eventualmente essere presa dalla CML decidendo una validità limitata nella durata e se del caso con esclusione o limitazione per la guida notturna. La minorazione della vista non è più considerata invalidante se si raggiungono i requisiti visivi minimi, pertanto, in questo caso, il conducente titolare di patente di guida speciale rilasciata solo per tale minorazione, in occasione di rilascio o della conferma di validità (rinnovo) si recherà da un medico monocratico abilitato e non più presso la CML e dovrà successivamente richiedere la riclassificazione da patente speciale a patente di guida senza limitazioni. Così come se in presenza di

Nel caso di minorazioni o mutilazioni stabilizzate non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto (verificate dalla CML ) viene consentito al soggetto interessato di rivolgersi al medico monocratico per le visite dei successivi rinnovi di validità della patente. I giudizi della Commissione sono formulati a maggioranza ed il certificato medico, in bollo e compilato in ogni sua parte, comprensivo degli eventuali adattamenti previsti, è consegnato all'interessato come documento (con fotografia timbrata e firmata), necessario per la presentazione della domanda alla Motorizzazione civile di esame per il primo conseguimento della patente di guida.

Validità Certificato Medico

L'esito della visita, viene trascritto su apposito documento denominato “certificato medico” che ha validità di tre mesi se rilasciato da medici monocratici o sei mesi se rilasciato dalle Commissioni mediche locali, salvo una minore scadenza della stessa idoneità psicofisica della Persona.

Ricorso alla Commissione Medica Locale

dell'accertamento da parte della Commissione Medica Locale, se la Persona è già titolare di patente di guida le CML comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del codice della strada o eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare o ad eventuali adattamenti, I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti su un giudizio di temporanea o permanente inidoneità psicofisica emesso dalla Commissione medica locale, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dagli uffici della motorizzazione civile, qualora l'interessato produca (a sue spese) una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. Quindi l'interessato potrà alternativamente

  • proporre immediatamente ricorso al TAR o al Capo dello Stato,

  • sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica presso gli organi sanitari della società Rete Ferroviaria Italiana spa, e presentare l'eventuale nuova e più favorevole certificazione sanitaria rilasciata all'UMC competente, per il riesame, in autotutela, del provvedimento stesso, mediante l'annullamento o la modifica nel senso indicato dal certificato stesso.

La nuova certificazione emessa dagli organi sanitari della società Rete Ferroviaria Italiana spa deve essere presentata dall'interessato entro 120 giorni. Tuttavia, l'Ufficio potrà comunque procedere al riesame in autotutela se l'interessato dimostra di avere richiesto nel termine previsto la visita medica agli organi sanitari interessati ed il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l'effettuazione della visita stessa.

Declassamento della patente posseduta in patente speciale

Se si è titolare di patente di guida senza limitazioni non più rientrante nei minimi stabiliti psicofisici prescritti a seguito di trauma o malattia subendo una riduzione del livello di requisiti fisici, possono continuare la guida di veicoli a motore ottenendo la patente speciale e a tal fine devono provvedere alla riclassificazione del documento di guida posseduta da senza limitazioni in speciale. Per far ciò occorre sottoporsi a visita di idoneità presso una Commissione medica locale nelle stesse modalità sopra citate previste per il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale. In alcuni casi il rilascio per riclassificazione della patente speciale può essere subordinato ad un periodo di sospensione, necessario al recupero della abilità psicofisica alla guida e ad una eventuale prova di controllo di idoneità alla guida finalizzata alla verifica della capacità di azionare i comandi adattati nel rispetto della sicurezza nella circolazione stradale.

Conversione di Patente Estera Speciale

E' ammessa in base agli accordi di reciprocità tra gli Stati per il riconoscimento delle patenti di guida, tenendo presente che il titolare di una patente di guida estera ha diritto di convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici ma soggetto alle disposizioni interne in tema di accertamenti psicofisici di idoneità alla guida presso la CML. La conversione avviene presentando la documentazione prevista, ma la patente sarà rilasciata solo dopo aver effettuato una prova di guida che abbia dato esito positivo.

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